STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“VOLONTARIAMENTE ONLUS”
Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’associazione senza fini di lucro, apolitica e apartitica, denominata “VOLONTARIAMENTE ONLUS”.
Articolo 2 – SEDE E DISCIPLINA GENERALE
L’Associazione ha sede in Bari, e potrà istituire sedi decentrate in Italia e all’estero. L’attività sarà svolta dagli associati in modo personale, spontaneo e assolutamente gratuito; per cui, in conformità alla sua natura e finalità, l’attività dell’Associazione e dei suoi associati non potrà essere in alcun modo retribuita nemmeno da parte dei soggetti, pubblici o privati, che ne siano eventualmente beneficiari. Agli associati potranno essere rimborsate, esclusivamente per il tramite dell’Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli scopi associativi.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.
Articolo 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.
Il suo scioglimento potrà essere disposto unicamente con le modalità previste dal presente statuto.
Articolo 4 – OGGETTO E SCOPI
L’Associazione “VOLONTARIAMENTE ONLUS” è una associazione che non ha scopi di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusiva-mente per fini umanitari e di solidarietà sociale, in ambito socio assistenziale nei confronti di persone svantaggiate e dei loro territori di appartenenza in campo ambientale, igie-nico – medico – sanitario, dell’alimentazione, dell’istruzio-ne, della scuola, della cultura e dello sport.
L’Associazione ha per oggetto la prestazione di servizi di volontariato in campo medico, igienico-sanitario, dell’alimentazione, dell’istruzione e dell’ambiente, al fine dell’adeguato potenziamento e sfruttamento delle risorse locali e umane nei territori depressi, svantaggiati, o in via di sviluppo, in Italia e all’Estero, nei confronti di individui, adulti e bambini, che necessitano di sostegno morale e materiale, onde consentire un adeguato sviluppo sia del loro territorio che dell’individuo, allo scopo di realizzare un equo sfruttamento delle risorse naturali, storiche e locali, dell’ambiente e della persona, ottenendo così uno sviluppo economico tale da permettere una adeguata crescita della personalità umana.
L’Associazione si prefigge altresì la tutela dell’infanzia, dell’adolescenza e delle donne.
L’Associazione persegue gli scopi anzidetti mediante iniziati-ve nei settori:
I) Assistenziale:
sia sotto il profilo morale e conoscitivo, organizzando riu-nioni ed incontri informativi sia sotto il profilo materiale, prestando la dovuta assistenza, anche nelle fasi di emergenza, intervenendo con volontari aiuti alimentari medici ed economi-ci.
II) Ospedaliero:
fornendo personale volontario per l’assistenza sollecitando il miglioramento delle strutture esistenti e sostenendo le ini-ziative per crearne di nuove ed aggiornate.
III) Scientifico:
contribuendo alla diffusione della cultura, alla ricerca scientifica e alla promozione ideazione e realizzazione di opere di sviluppo socio-economico e sanitario, anche in cooperazione con privati, enti e associazioni, e con le popolazioni che ne beneficeranno
IV) Formativo:
di sensibilizzazione, risvegliando l’attenzione ai problemi sociali causati dall’indigenza e dall’ignoranza, attraverso conferenze, campagne di sensibilizzazione, mezzi di stampa e audiovisivi;
organizzando corsi di formazione professionale al fine di for-mare figure professionali che specializzate e idonee allo sco-po che si prefigge l’associazione.
Agli effetti di quanto sopra l’Associazione potrà promuovere la raccolta di fondi, nonchè ideare e depositare marchi.
Resta rigorosamente esclusa ogni finalità lucrativa.
L’Associazione potrà, inoltre esclusivamente per scopo di au-tofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
E’ espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle su menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 5 – ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che condividano le finalità dell’Associazione, intendendo collaborare per il raggiungimento degli scopi associativi, che siano in possesso dei requisiti richiesti allo scopo e in assenza delle condizioni ostative appresso indicati.
L’iscrizione all’Associazione è disposta a tempo indeterminato, salvo quanto previsto all’articolo 6) del presente statuto in ordine al recesso, dimissioni ed espulsione dell’associato. Di essa possono far parte:
– i cittadini italiani o di uno degli Stati della comunità eu-ropea;
– che siano di condotta morale assolutamente irreprensibile;
– non iscritti o che rivestano cariche o comunque svolgano compiti in partiti o associazioni con finalità politiche, ov-vero presso pubbliche amministrazioni, in genere, laddove la nomina presso le stesse pubbliche amministrazioni sia di ema-nazione politica o espressione di scelte politiche; ovvero an-cora, infine, che non siano amministratori o componenti in ca-rica di organi elettivi presso enti locali o parlamentari del Parlamento Nazionale.
L’iscrizione all’Associazione potrà essere richiesta solo con domanda scritta, contenente:
a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, re-sidenza, codice fiscale e qualifica professionale;
b) dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di conoscerne e accettarne lo Statuto, senza li-miti e condizioni;
c) espressa dichiarazione di assenza delle situazioni ostative all’iscrizione previste dallo statuto, con formale impegno a comunicare la loro eventuale sopravvenienza, e di possesso di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, che potrà a tal fine richiedere, esclusivamente a chi ha fatto istanza di ammissione e nel rispetto della normativa in tema di riservatezza, ogni documento, notizia o dichiarazione rite-nuti necessari.
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
– “fondatori”, e cioè le persone fisiche che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo e che hanno gli stessi diritti e obblighi degli associati “ordinari”;
– “ordinari”, e cioè le persone fisiche che, successivamente alla costituzione dell’Associazione, ad essa aderiscano;
– “onorari”, e cioè le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o comitati, che, a puro titolo onorifico e senza obbligo di versamento delle quote annuali, vengano insigniti di detta carica per comprovata condi-visione degli scopi e ideali dell’Associazione.
Articolo 6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO ED ELENCO DE-GLI ASSOCIATI.
La qualità di associato si perde per:
1) decesso dell’associato o scioglimento dell’associazione;
2) recesso o dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
3) espulsione: il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’espulsione di ogni associato, a qualunque categoria egli appartenga, previa contestazione degli addebiti e sentito l’interessato, se questi ne fa richiesta; l’espulsione può essere disposta nei seguenti casi:
3.1) mancato pagamento delle quote associative o contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, una volta che siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento;
3.2) sopravvenuta perdita dei requisiti per essere socio e in-sorgenza di cause ostative all’iscrizione;
3.3) atti in contrasto con lo Statuto o in conflitto di inte-ressi con l’Associazione o comunque lesivi della buona immagi-ne dell’Associazione;
3.4) gravi motivi e conflittualità, in genere, che rendano im-possibile la proficua prosecuzione del rapporto associativo, in relazione alle finalità dell’Associazione.
In ogni caso, la perdita della qualità di associato comporta automaticamente la decadenza dalle eventuali cariche associative ricoperte e l’esclusione dalle attività dell’Associazione.
L’esclusione ha effetto dal giorno stesso in cui è deliberata dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l’obbligo di immediata comunicazione all’interessato a mezzo raccomandata a.r. o con altra modalità che ne assicuri la certa e tempestiva conoscenza.
Ove l’esclusione debba essere disposta nei riguardi di componente del Consiglio Direttivo, il consigliere interessato dovrà astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.
Gli associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono richiedere in restituzione i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa. Inoltre, fatta eccezione per il ca-so di decesso dell’associato, resta fermo l’obbligo di pagamento della quota associativa per l’anno in corso al momento della perdita della qualità di associato e degli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio direttivo.
Articolo 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati “fondatori” e “ordinari” hanno i seguenti dirit-ti e obblighi:
a) partecipare, nel rispetto delle norme di legge e dell’Asso-ciazione, alle attività promosse dall’Associazione stessa;
b) elettorato attivo e passivo alle cariche direttive;
c) pagamento delle quote associative e dei contributi straordinari eventualmente decisi dal Consiglio Direttivo;
d) rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, con impegno ad agire nella vita associativa per la riuscita delle iniziative e la buona immagine dell’Associazione.
Articolo 8 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito da:
– beni mobili e immobili;
– quote associative e contributi straordinari versati dagli associati;
– ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci o non Soci, enti pubblici o privati, forniscano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
– contributi di organismi internazionali;
– entrate derivanti da attività connesse e inerenti l’oggetto sociale, escluso comunque ogni scopo di lucro.
I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
Articolo 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Assemblea degli associati.
Tutte le attività connesse e conseguenti agli incarichi di Presidente e componente del Consiglio Direttivo, al pari di tutte le altre attività degli associati in favore dell’Associazione, sono svolte a titolo assolutamente gratuito, essendo ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Con deliberazione dell’Assemblea degli associati potranno es-sere istituiti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, che avranno i compiti stabiliti agli arti-coli 20) e 21) del presente statuto e che saranno eletti dall’Assemblea con le modalità appresso indicate.
Articolo 10 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Egli presiede l’Assemblea degli associati e ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Al Presidente pertanto compete la sottoscrizione di ogni atto che impegni la volontà dell’Associazione verso l’esterno, nel rispetto della legge, dei suoi fini e delle deliberazioni assunte dagli organismi dell’Associazione per le materie di competenza;
potrà inoltre assumere, in caso di motivata urgenza e assoluta improcrastinabilità, ogni necessario provvedimento nell’interesse dell’Associazione pur se di competenza del Consiglio Direttivo, con obbligo di riferirne al Consiglio stesso alla prima adunanza utile onde conseguirne la ratifica.
Nei casi di assenza o altro legittimo impedimento, il Presi-dente è sostituito, ad ogni fine ed effetto di legge e statuto, dal Vice Presidente.
Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E COMPITI DEI SUOI COMPONENTI
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci, i quali ri-coprono le seguenti cariche direttive:
1) Presidente dell’Associazione, che presiede il Consiglio Di-rettivo e ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2) Vice Presidente, che coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce;
3) Tesoriere, che ha compiti di tenuta della contabilità e inerenti la gestione finanziaria dell’associazione;
4) Segretario Generale, che redige i verbali del Consiglio Di-rettivo e dell’Assemblea degli associati e svolge compiti fi-nalizzati all’informazione e di cui all’articolo 13);
5) Vice Segretario Generale, che coadiuva il Segretario Generale e il Tesoriere e, in caso di loro assenza o altro legittimo impedimento, li sostituisce ad ogni fine ed effetto di legge e di statuto.
Articolo 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione e ha il com-pito di:
1) attuare le direttive generali dell’Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associati-vi;
2) fornire al Presidente dell’Associazione e all’Assemblea della stessa, su loro richiesta, pareri non vincolanti in or-dine ad ogni questione di competenza di detti organi associativi;
3) assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, ivi inclusi l’accettazione di sovvenzioni, omaggi e donazioni fatte dagli associati ovvero da soggetti pubblici o privati estranei all’Associazione stessa;
4) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’espulsione degli associati;
5) deliberare circa l’assunzione di eventuale personale dipendente e circa l’affidamento di consulenze a professionisti, e incarichi legali, stabilendo con gli stessi il relativo compenso, ferma restando la gratuità della prestazione ove il professionista officiato sia iscritto all’Associazione;
6) predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
7) stabilire le quote associative annuali dovute dagli asso-ciati ed eventuali contribuzioni straordinarie;
8) deliberare circa ogni altra attività o compito dell’asso-ciazione non espressamente riservati al Presidente o all’As-semblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di specifiche problematiche.
Articolo 13 – COMPITI SPECIFICI DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL TESORIERE
I) Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro degli associati e alla predisposizione dell’elenco degli associati di cui all’articolo 6) del presente statuto;
b) provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Con-siglio Direttivo e dell’Assemblea ed è responsabile della loro conservazione;
c) come da articolo 11) del presente statuto, svolge inoltre ogni altro compito di carattere amministrativo-burocratico de-mandatogli dal Consiglio Direttivo, fornendo ai soci le dovute informazioni per tutte le attività intraprese dall’Associazione stessa;
d) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell’Assemblea, di cui è componente ad ogni effetto di legge e statuto, concorrendo a formarne la volontà.
II) Al Tesoriere spetta il compito di tenere i libri contabili dell’Associazione; curare ogni adempimento fiscale e contributivo; tenere i libri paga degli eventuali dipendenti; provvedere, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, agli incassi delle quote associative, dei contributi straordinari e di eventuali sovvenzioni o donazioni; provvede-re ai pagamenti deliberati dal Consiglio; predisporre il bi-lancio da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea e curare, comunque, ogni altro adempimento, pur se qui non espressamente previsto, inerente gli aspetti economico-finanziari-contabili della vita dell’Associazione. Egli, inoltre, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell’Assemblea, di cui è componente ad ogni effetto di legge e statuto, concorrendo a formarne la volontà.
Articolo 14 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre componenti del Consiglio stesso.
La convocazione dovrà pervenire ai componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data della riunione e, solo in caso di dimostrata urgenza, tale termine potrà essere ridotto a un giorno. L’avviso di convocazione, redatto in forma scritta, potrà essere inviato anche con posta elettronica certificata (PEC) e dovrà indicare la data, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità della riunione del Consiglio é necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
La riunione é presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio con più anzianità di iscrizione all’Associazione e, in caso di pari anzianità, di maggiore età anagrafica.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale ovvero, in assenza anche di quest’ultimo, da altro componente del Consiglio designato da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo non possono partecipare persone diverse dai componenti del Consiglio stesso, pur se iscritte all’Associazione.
Per specifici argomenti, peraltro, il Consiglio Direttivo po-trà richiedere la presenza, a puro scopo consultivo, se nomi-nati, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, come anche di eventuali professionisti o consulenti dell’Associazione, pur se ad essa non iscritti.
Articolo 15 – ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo é eletto dall’Assemblea esclusivamente tra gli associati “fondatori” o “ordinari” in regola con il pagamento delle quote associative. Esso dura in carica 3 (tre) anni, salvo che per la prima fase di attività dell’Associazio-ne per la quale è stabilito quanto appresso.
Il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da sette “associati fondatori” indicati nell’atto costitutivo dell’Associazione, ove è altresì stabilito chi, debba presiedere l’Associazione e ricoprire gli altri incarichi all’interno del Consiglio stesso. Il Presidente dell’Associazione e gli altri componenti del primo Consiglio Direttivo, come sopra individuati, rimangono in carica per 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dalla data di costituzione dell’Associazione.
I successivi Consigli Direttivi saranno eletti dall’assemblea dell’Associazione con le modalità stabilite nel “Regolamento dell’Associazione”, che sarà approvato dall’Assemblea su pro-posta del primo Consiglio Direttivo; detto regolamento, inoltre, nel rispetto del presente statuto, conterrà ogni altra necessaria norma di dettaglio riferita all’attività dell’Associazione e al funzionamento dei suoi organi.
I Consigli Direttivi che, dopo la scadenza del primo Consiglio Direttivo, saranno poi eletti dall’Assemblea dell’Associazione, provvederanno a eleggere al loro interno, a maggioranza, il Presidente e ad attribuire le altre previste cari-che.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli “per scorrimento”, e cioè nominando il primo, o i primi, dei non eletti nell’ultima votazione, ovvero, in mancanza indice nuove elezioni.
Nel caso debba procedersi, peraltro, alla sostituzione di componenti del primo Consiglio Direttivo, così come formato all’atto della costituzione dell’Associazione, a tali sostituzioni provvederanno i componenti in carica del Consiglio scegliendo i nuovi componenti tra gli “associati fondatori” e, solo ove ciò non sia possibile, tra gli “associati ordinari”.
In ogni caso, i consiglieri nominati in sostituzione cesseranno dall’incarico contemporaneamente a quelli nominati in origine e rimasti in carica.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve comunque convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio. In mancanza del Presidente o del Vice Presidente, l’Assemblea verrà indetta dal componente del Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, dal componente più anziano di età.
Qualora, per mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea non possa eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio uscente, pur se giunto a scadenza, rimane in carica in regime di “prorogatio” sino ad avvenuta elezione del nuovo Direttivo.
Articolo 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione e le sue deliberazioni vincolano tutti gli iscritti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) delinea gli indirizzi generali delle attività dell’Associa-zione;
b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’As-sociazione;
c) elegge il Consiglio Direttivo;
d) delibera l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri e ne nomina i componenti;
e) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, l’adozione e le modifiche del Regolamento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto dell’Associazione e sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
Articolo 17 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno ed entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio, presso la sede dell’associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
La convocazione deve essere fatta per iscritto e dovrà pervenire, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), a ciascun associato almeno quindici giorni prima della data del-la riunione, nel caso di assemblea ordinaria; almeno sessanta giorni prima, invece, nel caso di assemblea straordinaria.
L’avviso di convocazione, deve recare indicazione del luogo, della data, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno, ovvero l’elenco degli argomenti da trattare. Decorsi sessanta minuti dall’orario fissato, senza che sia stato raggiunto il numero legale per deliberare, l’assemblea è dichiarata deserta; del che è immediatamente redatto a cura del Segretario apposito verbale, sottoscritto da questi e controfirmato dal Presidente.
Articolo 18 – DELEGHE DI VOTO
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative ed eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e i soci onorari. Essi possono farsi rappresentare da altro associato, “fondatore” o “ordinario”, mediante delega scritta, la cui regolarità verrà controllata dal Presidente dell’Assemblea. Non è ammesso il conferimento di più di tre deleghe in favore dello stesso associato.
Articolo 19 – FUNZIONAMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI LA-VORI DELL’ASSEMBLEA
In tutte le riunioni dell’Assemblea ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo sulle possibili deleghe.
Salvo che per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, per cui si procede per voto segreto, in tutti gli altri casi i voti sono espressi in modo palese ed espresso.
Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze, di presenti e di voti, appresso stabilite.
Per le materie di competenza dell’assemblea ordinaria, l’assemblea è validamente riunita e può deliberare con la presenza, fisica o per delega, di almeno la metà degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi, senza tener conto delle astensioni.
Per le materie invece di competenza dell’assemblea straordinaria, l’assemblea è validamente riunita e può deliberare con la presenza, fisica o per delega, di almeno il 75 % (settantacinque per cento) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei vo-ti validamente espressi, senza tener conto anche in questo ca-so delle astensioni.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea é presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dall’associato con maggiore anzianità di iscrizione e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, da chi sia più anziano di età.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale e, in sua assenza, dal Vice Segretario Generale; in assenza anche di quest’ultimo, le funzioni di segretario saranno svolte dall’iscritto più giovane d’età.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti e sottoscritti dal Segretario e controfirmati dal Presidente e saranno liberamente consultabili da ogni associato sono redatti da Notaio.
Le decisioni prese dall’Assemblea impegnano tutti gli associa-ti, pur se assenti o dissenzienti.
Articolo 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, di istituzione facoltativa, ha il compito di controllare la correttezza della gestione dell’Associazione sotto l’aspetto finanziario-contabile, in relazione alle norme di legge e di Statuto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone, in merito a quanto sopra, un’analitica relazione da sottoporre all’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Il Consiglio Direttivo, in ogni momento della gestione dell’attività associativa, potrà chiedere parere, non vincolante, al Collegio dei Revisori dei Conti sulla correttezza e convenienza di operazioni compiute e da compiersi, dal punto di vista economico e del rispetto di norme di legge e di Statuto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, che non siano iscritti all’Associazione, scelti dall’Assemblea tra i Dottori Commercialisti dell’Ordine di Bari; esso dura in carica 3 (tre) anni. Il compenso da corrispondersi ai professionisti prescelti viene con gli stessi concordato prima dell’inizio dell’attività, per iscritto e sulla base dei mini-mi di tariffa.
Articolo 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, di istituzione facoltativa, ha i compiti qui di seguito elencati:
1) dirimere, in modo bonario, ove consentito dalla legge, eventuali controversie e conflitti insorti all’interno dell’Associazione; 2) fornire parere, non obbligatorio né vin-colante, al Consiglio Direttivo in ordine ai provvedimenti relativi alla perdita della qualità di associato, di cui all’articolo 6) del presente Statuto.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, che non siano iscritti all’associazione, scelti dall’Assemblea tra esperti in materie giuridiche; esso dura in carica 3 (tre) anni. Il compenso da corrispondersi ai prescelti viene con gli stessi concordato, per iscritto, prima dell’inizio dell’attività.
Articolo 22 – ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio ai sensi di legge, che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 23 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre ONLUS con scopi analoghi a quelli contemplati nell’articolo 4) del presente statuto ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di control-lo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
A tal fine l’Assemblea provvederà a nominare, nel momento in cui delibera lo scioglimento dell’Associazione, uno o più liquidatori, scelti tra professionisti iscritti agli albi degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti, stabilendone i poteri, i criteri della liquidazione e il compenso alla luce delle tariffe professionali di riferimento.
Articolo 24 – NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.